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Tribunale di Reggio Emilia

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Domanda: RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL REATO
Risposta:

 

COS’È

 

E’ la richiesta di estinzione del reato ex. Art. 445, 2° comma c.p.p. 

La richiesta è finalizzata all’ottenimento della declaratoria di estinzione del reato da parte del Giudice che ha emesso il provvedimento di condanna.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

La persona condannata con sentenza di patteggiamento o con decreto penale, trascorso il termine di:

-         5 anni se la condanna riguarda un delitto;

-         2 anni se la condanna riguarda una contravvenzione;

È inoltre richiesto che nei termini sopra indicati il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento di condanna; nello specifico:

-         Cancelleria del GIP – in caso di richiesta di estinzione di sentenza GUP e decreto penale;

-         Cancelleria Penale del Dibattimento – in caso di richiesta di estinzione della sentenza dibattimentale.

COSA OCCORRE

Istanza scritta in carta libera contenente necessariamente i dati anagrafici del richiedente e gli estremi del provvedimento al quale l’istanza si riferisce. 

E’ preferibile allegare un Certificato del Casellario Giudiziale aggiornato.

QUANTO COSTA

Non vi sono spese

TEMPI MEDI NECESSARI

Non quantificabili in quanto dipendente dal carico di lavoro del Magistrato in sede di Esecuzione.

Domanda: ISTANZA DI RIMBORSO INDENNITÀ AI TESTIMONI
Risposta:

COS’È

 

Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

L’interessato purché non sia residente nel Comune di Reggio Emilia.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Penale del Dibattimento

COSA OCCORRE

-         Istanza scritta da predisporre su modulo in dotazione alla Cancelleria Penale;

-         La citazione in originale con la relata di notifica;

-         codice IBAN e codice BIC;

-         La certificazione di presenza rilasciata in udienza dal cancelliere (facoltativa);

-         I biglietti di viaggio (andata e ritorno).

QUANTO COSTA

Non vi sono spese

TEMPI MEDI NECESSARI

La tempistica del rimborso è legata alla disponibilità di fondi assegnati all’Amministrazione Giudiziaria per la liquidazione di tale spesa.

Domanda: ASSEVERAZIONI PERIZIE E TRADUZIONI
Risposta:

COS’È

 

Chi effettua una perizia o la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera può far acquistare carattere di "ufficialità” al documento giurando davanti al cancelliere di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli.

La traduzione giurata è necessaria per la presentazione dei documenti alle autorità nazionali ed estere.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento

DOVE SI RICHIEDE

Ufficio Servizi Amministrativi

COSA OCCORRE

-         Documento d'identità del perito o traduttore

-         Perizia o Documento (in originale, copia conforme o fotocopia) oggetto di traduzione.

QUANTO COSTA

N. 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 facciate della traduzione (ogni  facciata non può avere più di 25 righe),

N.1 marca da bollo da € 3,54 da apporre sul verbale di giuramento .

TEMPI MEDI NECESSARI

Rilascio immediato

Domanda: ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CTU E DEI PERITI
Risposta:

COS’È

 

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici, diviso in categorie. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale.

Il professionista che si iscrive all'Albo verrà incaricato dai giudici per la redazione di perizie sulla materia di propria competenza.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di specchiata condotta morale e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sono richiesti due anni di anzianità di iscrizione all'Ordine Professionale.

DOVE SI RICHIEDE

Ufficio Servizi Amministrativi

COSA OCCORRE

-         Domanda in bollo da € 14,62 ;

-         Certificato generale del casellario giudiziale in bollo;

-         Autocertificazione attestante la data di nascita, la residenza, domicilio professionale ed iscrizione all’Ordine professionale, oppure al Ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio-in mancanza dell’Ordine Professionale;

-         Curriculum Vitae (in carta libera) dettagliato, nonché eventuali titoli e documenti ritenuti utili per consentire di valutare il possesso, da parte del richiedente, della "speciale competenza tecnica" richiesta dall’art. 15 disp. att. c.p.c.;

-         Documento di Identità (fotocopia) in corso di validità.

QUANTO COSTA

Marca di € 14,62 da applicare sulla domanda.

La tassa di concessione governativa di € 168,00 dovrà essere versata solo dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione (mediante versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a " Tasse CC.GG. Roma 2 o Pescara - codice versamento 8617).

TEMPI MEDI NECESSARI

La tempistica dipende dalla frequenza con cui si riunisce il Comitato che valuta le domande.

EFFETTI

Il Comitato, dopo aver verificato le domande, accoglie la domanda, la rigetta o la rinvia alla prossima adunanza.

Si comunica agli interessati l’esito deciso e per quelli a cui la Commissione ha accolto la domanda di iscrizione si comunica a mezzo fax di depositare in ufficio, il prima possibile (e comunque non oltre il termini di 90gg. dalla data della ricezione dell’avviso) l’attestazione e la ricevuta in originale di versamento della tassa gov.va di € 168,00. Trascorso tale termine, senza che sia stata portata la ricevuta di versamento e senza che sia avvenuta l’iscrizione, l’istanza verrà trasmessa alla successiva commissione per la revoca del parere d’accoglimento.

Dopo il deposito della ric. tassa gov.va. si iscrive all’albo CTU e periti in un elenco informatico e si assegna un n. generale ed un n. categoria.

Domanda: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
Risposta:

COS’È

 

E’ la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese relativi all’attività svolta nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Consiste nella presentazione di una istanza al giudice che ha conferito l’incarico indicando la durata e allegando eventuali documenti giustificativi delle spese di cui si chiede il rimborso.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Il consulente tecnico d’ufficio, l’interprete, il traduttore e comunque chiunque abbia svolto un’attività professionale nell’ambito di un procedimento giudiziario

Anche i difensori di parti ammesse al gratuito patrocinio e difensori d’ufficio possono depositare l’istanza di liquidazione degli onorari.

DOVE SI RICHIEDE

Nella cancelleria del Giudice che ha conferito l’incarico o ha trattato la causa per cui si chiede la liquidazione (GIP, dibattimento, separazioni e divorzi, fallimenti, esecuzioni, volontaria giurisdizione ecc.).

 

COSA OCCORRE

Istanza di liquidazione, fattura, documenti di spesa

Istanza di liquidazione rivolta al giudice, nota spese, documenti giustificativi per il rimborso delle spese eventualmente anticipate. La fattura verrà emessa solo successivamente sulla base di quanto effettivamente liquidato dal Giudice. Attualmente, oltre al deposito di quanto sopra in formato cartaceo dovrà essere inoltrata medesima richiesta utilizzando il programma SIAMM https://lsg.giustizia.it/

QUANTO COSTA

Non vi sono spese

TEMPI MEDI NECESSARI

Dal deposito della fattura all’incasso effettivo circa tre mesi se sono stati stanziati fondi necessari da parte del Ministero presso la Corte d’Appello di  Bologna.

 

EFFETTI

A seguito dell’inoltro dell’istanza, il Giudice provvederà ad emettere ilo decreto di liquidazione che la Cancelleria provvederà a notificare alle parti interessate. Dall’ultima notifica  trascorreranno venti giorni per eventuali opposizioni, al termine dei quali (se appunto non ci sono opposizioni) il decreto diventa esecutivo. A questo punto, se il percipiente è soggetto IVA, per provvedere all’emissione del mandato, l’ufficio addetto al pagamento richiederà l’emissione della relativa fattura.

Domanda: ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA STAMPA
Risposta:

COS’È

L’iscrizione al registro della stampa è l’adempimento necessario per poter procedere alla pubblicazione (con qualsiasi mezzo, sia cartaceo che via etere o su rete informatica) di un giornale periodico.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Il proprietario del periodico o il legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione o Servizi  Amministrativi del Tribunale nella cui circoscrizione deve essere effettuata la pubblicazione (per le persone giuridiche la sede legale è quella del tribunale che l’autorizza e per le persone fisiche è la residenza del proprietario).

COSA OCCORRE

-       Una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

-       Certificato di iscrizione del direttore responsabile all’albo dei giornalisti in bollo da € 14,62 o autocertificazione in carta libera;

-       Certificati congiunti in bollo da € 14,62, di nascita, residenza, cittadinanza e godimento dei diritti politici del proprietario (o del legale rappresentante nel caso di persona giuridica), dell’editore (se soggetto diverso dal proprietario) e del direttore responsabile, oppure dichiarazione sostitutiva delle citate certificazioni in carta libera;

-       Fotocopia del documento di identità del proprietario e/o dell’editore e del direttore responsabile.

 

Nell’ipotesi in cui il proprietario e/o l’editore sia una persona giuridica:

-       Copia autentica in bollo dell’atto costitutivo o dello statuto, o visura camerale in bollo, oppure autocertificazione della qualità di legale rappresentante;

-       Verbale in bollo del Consiglio di amministrazione che delibera l’attuale Presidente o legale rappresentante.

QUANTO COSTA

-       N. 1 marca da bollo del valore di € 14,62;

-       Ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato all’Agenzia  delle Entrate Tasse e Concessioni governative di Roma 2 o Pescara - codice versamento 8213.

TEMPI MEDI NECESSARI

Entro 15 giorni,  salvo tempi necessari per l’istruttoria e firma del Presidente.

Domanda: ISTANZA DI RIABILITAZIONE A SEGUITO DI PROTESTI
Risposta:

COS’È

 

La persona che ha subito protesti può chiedere la riabilitazione presso il tribunale competente territorialmente (in relazione alla residenza del protestato - sede della Camera di Commercio). L'istanza va depositata trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto sollevato.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

L’interessato

DOVE SI RICHIEDE

Ufficio Servizi Amministrativi

COSA OCCORRE

-         Istanza scritta (allegare fotocopia CI e codice fiscale);

-         Visura protesti della CCIAA (Camera di Commercio) aggiornata non più tardi di 8 gg prima del deposito dell’istanza;

-         Il titolo in originale (assegni e/o cambiali).

 

In mancanza del titolo deve essere prodotto:

-         Denuncia di smarrimento del titolo;

-         Per gli assegni già presso la prefettura: copia conforme all’originale da quell’ufficio;

-         Per i titoli sequestrati: certificazione rilasciata dalla Procura o copia del  verbale di sequestro;

-         Quietanza liberatoria rilasciata dal creditore con firma autenticata in calce o in mancanza, con allegata fotocopia del documento d’identità del creditore, nel caso in cui il creditore sia una società la quietanza deve essere rilasciata su carta intestata con firma del legale rappresentante;

-         Nota di accompagnamento debitamente compilata.

QUANTO COSTA

-         Contributo unificato da € 85,00;

-         N.1 marca per diritti di cancelleria da € 8,00;

-         Per rilascio di copia conforme all’originale del decreto di riabilitazione del Giudice una marca da € 10,62 senza urgenza ed una marca da € 31,86 con urgenza per diritti di copie.

TEMPI MEDI NECESSARI

I tempi non sono quantificabili in quanto dipendono dall’emissione del decreto del Giudice di riabilitazione.

Domanda: CERTIFICATO DI GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI
Risposta:

COS’È

 

Il certificato di godimento dei diritti civili attesta che nei cinque anni precedenti la richiesta a carico del soggetto interessato non sono stati emessi provvedimenti e non sono in corso procedimenti di interdizione, di inabilitazione o di fallimento.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

L’interessato o il legale rappresentante

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Fallimentare

COSA OCCORRE

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità, da cui risulta indicata l’attuale residenza.

QUANTO COSTA

-         N. 2 marche da bollo da € 14,62

-         N. 1 marca da bollo per diritti di cancelleria da € 3,54

TEMPI MEDI NECESSARI

Una settimana

Domanda: REGISTRAZIONE DELLE VENDITE CON RISERVA DI PROPRIETÀ
Risposta:

COS’È

 

Il privilegio è una garanzia che nasce con la trascrizione di un contratto di vendita negli appositi registri conservati in tribunale. Esso permette di avere una precedenza per il recupero di somme dovute alla mancanza di adempimento dell'impegno contrattuale. In particolare, il contratto di vendita con privilegio tutela il venditore in caso di mancato pagamento delle rate da parte del compratore.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

L’interessato o un suo delegato.

DOVE SI RICHIEDE

Si richiede nel Tribunale relativo all’Agenzia  delle Entrate presso il quale viene trascritto il contratto.

Al Tribunale di Reggio Emilia, presso  i Servizi Amministrativi.

COSA OCCORRE

-         Contratto o atto da trascrivere debitamente registrato con firma delle parti autenticata da un notaio;

-         Doppia nota di trascrizione;

-         Certificato d'origine del macchinario;

-         Cambiali se sono previste dal contratto e su tutti questi atti deve essere riportata la matricola del macchinario, tranne che il contratto.

QUANTO COSTA

Per l’iscrizione ad entrambi i registri sono necessarie due marche da bollo di € 14,62 da applicare sulle note.

TEMPI MEDI NECESSARI

I tempi non sono quantificabili in quanto dipendono dal momento in cui viene perfezionato il verbale di punzonatura sul macchinario richiesto.

Domanda: RICHIESTA COPIA DI ATTI
Risposta:

COS’È

 

E’ la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale  civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione).

Le copie possono essere:

-         Semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (di solito per motivi di studio);

-         Autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia;

-         In forma esecutiva: per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie vengono rilasciate in forma esecutiva con apposizione della cosiddetta “formula esecutiva” da parte del cancelliere.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse (previa richiesta di autorizzazione al Presidente del Tribunale specificandone il motivo).

 

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia originale di formula esecutiva dello stesso atto.

Ulteriori copie esecutive possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'Ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Ordinaria Civile nei giorni di consultazione.

COSA OCCORRE

Modulo di richiesta predisposto dalla Cancelleria unitamente alle marche da bollo necessarie.

QUANTO COSTA

Per il rilascio di copia di un atto si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme o esecutiva) e al numero delle pagine che compongono l'atto.

 

Inoltre è dovuto, per le cause iscritte anteriormente al 1° Marzo 2002 e per cui non è stato integrato il contributo come previsto dal T.U. Spese di Giustizia del 2002, il pagamento di una marca da bollo di € 14,62 per ogni 4 facciate.

TEMPI MEDI NECESSARI

Una settimana.

Nel caso in cui sia richiesta l’urgenza (con contestuale pagamento triplicato delle marche da bollo) il rilascio è immediato, compatibilmente con i carichi di lavoro della Cancelleria.

 

Domanda: ATTO NOTORIO
Risposta:

COS’È

 

E’ una dichiarazione resa sotto giuramento da due testimoni davanti a un pubblico ufficiale. Con tale dichiarazione in alcuni casi particolari è possibile provare determinati fatti, stati o qualità personali.

I  testimoni non devono essere parenti o futuri parenti del dichiarante, tutti devono essere muniti di documenti di identità validi e, nel caso di cittadini extracomunitari, anche di permesso di soggiorno.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell’ufficio giudiziario).

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

COSA OCCORRE

I due testimoni (muniti di documento valido) non devono essere né parenti né interessati all’atto.

I testimoni devono essere muniti di documenti di identità validi e, nel caso di cittadini extracomunitari, anche di permesso di soggiorno.

 

Per gli atti notori relativi ad una successione testamentaria è necessario essere a conoscenza delle generalità complete del defunto e degli eredi ed esibire il verbale di pubblicazione del testamento.

QUANTO COSTA

Per la stesura dell’originale dell’atto è necessaria una marca da bollo da € 14,62.

Per il rilascio di ogni copia conforme dell’atto:

-       Nella stessa giornata della sottoscrizione: una marca da bollo da € 14,62 e una marca da bollo da € 31,86 se il documento non supera le 4 facciate;

-       Dopo 3 gg. dalla sottoscrizione: una marca da bollo da € 14,62 e una marca da bollo da € 10,62.

TEMPI MEDI NECESSARI

Per l’appuntamento telefonare al numero 0522 510609/620 oppure recarsi in Cancelleria.

Rilascio immediato dell’atto nel giorno della stesura.

Domanda: RICHIESTA DI ESECUTIVITÀ DEL LODO ARBITRALE
Risposta:

COS’È

 

E’ la procedura necessaria per poter ottenere dal Tribunale la dichiarazione di esecutorietà di un lodo arbitrale.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

La parte del giudizio arbitrale che intende far eseguire il lodo.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

COSA OCCORRE

-         Nota di iscrizione al ruolo debitamente compilata;

-         Originale o copia autentica del lodo in bollo sul quale va apposta una marca da € 14,62 ogni 4 facciate;

-         Il contratto contenente la clausola compromissoria in originale o copia conforme in bollo;

-         Ricorso indirizzato al presidente del Tribunale con cui si chiede l’esecutività del lodo arbitrale.

QUANTO COSTA

-         Contributo unificato di € 85,00

-         N. 1 marca per diritti di cancelleria da € 8,00

 

TEMPI MEDI NECESSARI

La stesura del verbale di deposito del lodo arbitrale viene effettuata in Cancelleria il giorno stesso del deposito della documentazione.

Per ottenere il provvedimento di esecutorietà del lodo sono richiesti 20 giorni.

Domanda: AMMORTAMENTO TITOLI DI CREDITO
Risposta:

COS’È

 

E’ la procedura con la quale, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito (assegni bancari e circolari al portatore, cambiali, titoli rappresentativi di depositi bancari, libretti, certificati e polizze di pegno al portatore) il possessore può chiedere che il titolo sia dichiarato inefficace verso i terzi e che ne sia autorizzato il pagamento, oppure ottenere un duplicato.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Chi possedeva legittimamente il titolo di credito.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

COSA OCCORRE

-         Nota di iscrizione al ruolo debitamente compilata;

-         Ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo (compresa la Banca o l’Istituto di Credito emittente) e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo;

-         Fotocopia della denuncia (di smarrimento, distruzione o sottrazione) all’Istituto emittente il titolo e ai Carabinieri o alla Polizia di Stato;

-         Effettuare la richiesta alla Banca o all’Istituto di Credito per ottenere la evidenza contabile del titolo.

QUANTO COSTA

-         Contributo unificato di € 85,00

-         N. 1 marca da bollo per diritti di cancelleria da € 8,00

TEMPI MEDI NECESSARI

Per ottenere il provvedimento di ammortamento del titolo di credito sono richiesti 20 giorni.

EFFETTI

Per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta una opposizione, il ricorrente deve richiedere all’ufficio Ruolo Generale un certificato “di non opposizione” per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall’Istituto emittente.

Domanda: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI PASSAPORTO PER MINORE O INCAPACE
Risposta:

COS’È

 

E’ la procedura con la quale si richiede l’autorizzazione al rilascio del passaporto per un minore o per un soggetto incapace, in mancanza dell’assenso di chi potrebbe opporsi all’espatrio (altro genitore, tutore).

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Devono richiedere l'autorizzazione:

-         Il genitore di figli minori (legittimi o naturali) in mancanza dell'assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio;

-         Il minorenne, quando manchi l'assenso di entrambi i genitori (legittimi o naturali);

-         Le persone sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso della persona che la esercita.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

COSA OCCORRE

Ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore

QUANTO COSTA

-         Nota di iscrizione al ruolo debitamente compilata;

-         Se la richiesta è relativa ad un minore il contributo unificato non è dovuto;

-         Contributo unificato di € 85,00;

-         N. 1 marca da bollo da € 8,00.

-         Diritto di copia una volta ottenuto il provvedimento

TEMPI MEDI NECESSARI

Un mese

Domanda: RETTIFICA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
Risposta:

COS’È

Serve per chiedere:

-         La rettifica di un atto dello stato civile;

-         La ricostruzione di un atto distrutto o smarrito;

-         La formazione di un atto omesso;

-         La cancellazione di un atto indebitamente registrato;

-         Per opporsi al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Chiunque vi abbia interesse.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

COSA OCCORRE

-         Nota di iscrizione al ruolo debitamente compilata;

-         Il ricorso (se la richiesta riguarda minori deve essere presentato e firmato da entrambi i genitori) e relativa nota di iscrizione;

-         Copia integrale dell’atto di cui si chiede la correzione/rettifica.

 

Se il ricorso è presentato da cittadini extracomunitari deve essere prodotta, oltre la copia del passaporto e del permesso di soggiorno, anche la certificazione dell’autorità consolare del paese di appartenenza attestante le esatte generalità della persona di cui si richiede la correzione/rettifica anagrafica.

QUANTO COSTA

N. 1 marca per diritti di cancelleria da € 8,00

TEMPI MEDI NECESSARI

Un mese

Domanda: TUTELE E CURATELE
Risposta:

COS’È

 

Per la rappresentanza delle persone assolutamente incapaci e relativamente capaci sono stati creati gli istituti della tutela e della curatela.

Sono sottoposti a tutela i minori di anni 18 che non hanno i genitori (deceduti, sospesi o decaduti dalla potestà, impediti ad esercitare la potestà,  o minori  non riconosciuti), gli interdetti giudiziali e gli interdetti legali.

Sono sottoposti a curatela i minori emancipati e gli inabilitati.

 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

L’apertura della tutela a favore di un minore può essere richiesta:

-         Dall’ufficiale di Stato Civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che ha lasciato figli in minore età oppure la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;

-         Dal Notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenete la designazione di un tutore o di un protutore;

-         Dal Cancelliere che ha depositato in Cancelleria un provvedimento da cui deriva l’apertura di una tutela;

-         Dai parenti entro il terzo grado;

-         Dalle persone designate quali tutore o protutore;

-         Dai Servizi Sociali del Comune in cui si trova il minore;

-         dal Tribunale per i Minorenni di Bologna.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria del giudice tutelare del luogo dove è la sede principale degli affari e interessi del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato.

COSA OCCORRE

L’istanza si propone con ricorso.

QUANTO COSTA

Non vi sono spese

TEMPI MEDI NECESSARI

Un mese

Domanda: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Risposta:

COS’È

 

 

L'amministrazione di sostegno e' l'istituto previsto dalla Legge 6/2004) per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di provvedere a se stessi ed ai propri interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

 


L'amministratore di sostegno e' nominato dal Giudice Tutelare ed e' scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti di idoneità valutati dallo stesso Giudice.

 

Possono essere nominati amministratori di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado.

 

Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire e, in ogni caso, quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, l'amministratore e' nominato dal giudice nell'esclusivo interesse del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui e 'permane l’incarico, un rendiconto attestante l'attività economica svolta nell’interesse del beneficiario. 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

 

La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

 

La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata da una marca da bollo da € 27,00, a titolo di anticipazione forfettaria ex art. 30 DPR 115/2002.
Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si indica la persona che il ricorrente ritiene più idonea a rivestire tale incarico.

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Reggio Emilia – Cancelleria Volontaria Giurisdizione

2° piano stanza B10  Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Telefono: 0522/510609 -510632-510629

Per informazioni, assistenza ed accompagnamento nell'istruttoria della procedura e' possibile rivolgersi a:

 

Sportello NON +SOLI, a supporto dell’Amministrazione di sostegno, gestito da un gruppo di Volontari dell’Associazione Dar Voce di Reggio Emilia.

2° piano. Stanza B11

Telefono:0522 -510606

QUANTO COSTA

-       N. 1 marca da bollo da € 27,00 per la presentazione del ricorso

-       Marche per diritti di copia, qualora si richiedano copie.

TEMPI MEDI NECESSARI

 

Alcuni mesi per l'istruttoria completa della procedura, compreso l'esame del beneficiario, anche con eventuale accesso in struttura esterna al Tribunale (in ipotesi di assoluta intrasportabilita').

Domanda: ACCETTAZIONE DI EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO
Risposta:

COS’È

 

L'eredità può essere accettata con beneficio d'inventario. Tale accettazione ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede e, di conseguenza, l'erede risponde di eventuali passività relative al patrimonio del defunto solo nei limiti di quanto ha ereditato.

E' l'unica forma di accettazione prevista per minori, interdetti, inabilitati e per le persone giuridiche. L'accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioe il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni.

 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione di Reggio Emilia (soltanto in relazione ai defunti che avevano l'ultimo domicilio in vita nella Provincia di RE)

2° piano, stanza 2B10

Orari:Dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Per la redazione dell’atto occorre fissare un appuntamento in Cancelleria.                                                   

 

Tel. 0522 -510609/510632/ 510629

COSA OCCORRE

Per la redazione dell'atto occorrono:

      - documento valido di riconoscimento dell’accettante (in origina-le e in fotocopia);

     - codice fiscale del defunto e dell'accettante (anche se minore o interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno); 

      - copia conforme del testamento (qualora esista);

    - certificato di morte in originale (ed autocertificazione dell'ulti-mo domicilio in vita del defunto );

Se l’accettazione è in nome e per conto di un minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, e' necessaria una copia conforme della preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare ad agire in nome e per conto del soggetto incapace.


QUANTO COSTA

- 1 marca da € 11,63 per copia conforme per la Conservatoria;

- 3 marche da € 16,00;

- 1 marca da bollo da € 11,63 se si richiede 1 copia non urgente, o    1 marca da bollo da € 34,89 se si richiede una copia urgente ;

- Versamento per trascrizione di € 294,00 da effettuarsi conte-        stualmente alla redazione dell'atto tramite modello F24, che si          ritira presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione il giorno      dell’appuntamento.

 

TEMPI MEDI NECESSARI

Per l’appuntamento telefonare al numero 0522 510609/620 oppure recarsi in Cancelleria.

La redazione del verbale è immediata nel giorno della stesura, mentre per il rilascio di copia del verbale (con relativa nota di trascrizione) è necessario un mese.

Domanda: RINUNCIA ALL'EREDITÀ
Risposta:

COS’È

 

La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale l’erede dichiara di non volerla accettare (es. quando il defunto ha lasciato debiti che sono superiori ai crediti) e deve essere effettuata da tutti coloro che sono chiamati all’eredità per legge.


La rinuncia all’eredità deve essere fatta con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si è aperta la successione (ovvero dove il defunto aveva l’ultimo domicilio in vita) e non ha effetto se non è osservata tale forma prescritta.


La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine. E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

  

La rinuncia all’eredità da parte di un soggetto incapace (minore, interdetto o inabilitato) può essere fatta esclusivamente con la preventiva autorizzazione  del Giudice Tutelare.



CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Un erede

I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni.

Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.

Nel caso di interdetti, inabilitati o minorenni, il tutore o il genitore deve chiedere preventivamente l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. 

Se il rinunciante ha dei figli questi subentrano nell'eredità al posto suo a meno che anch'essi non rinuncino a loro volta.

 

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione di Reggio Emilia (solo per i defunti che avevano l'ultimo domicilio in vita nella Provincia di RE)

2° piano, stanza 2B10 Orario: Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 10.00 previo appuntamento.

Per la redazione dell’atto occorre fissare appuntamento in Cancelleria.

Tel. 0522 -510609/510632/ 510629.


COSA OCCORRE

- Certificato di morte del defunto;

- Codice fiscale del defunto; 

- Codice fiscale e documento d’identità valido del rinunciante (in originale e in copia);     

- In caso di rinuncia per conto di incapace (minore,  beneficiario di amministrazione di sostegno..), codice fiscale dell’incapace e copia autentica dell’autorizzazione del Giudice Tutelare a rinunciare in nome e per conto dello stesso. 

 

QUANTO COSTA

- N. 2 marche  da bollo da € 16,00 (una delle quali servirà per    la copia);

- N. 1 marca da bollo per diritti di cancelleria da € 11,80 (per il ritiro senza urgenza) o da E. 35,40 per il ritiro urgente, in giornata;

- Versamento di € 200,00 di imposta di registro per la registrazione del verbale in Agenzia delle Entrate.

 

TEMPI MEDI NECESSARI

Per l’appuntamento telefonare al numero 0522 510609/629/632 e recarsi in Cancelleria.

La redazione del verbale è immediata nel giorno della stesura, mentre per il rilascio di copia del verbale con relativa nota di trascrizione è necessario circa un mese.


Domanda: EREDITÀ GIACENTE
Risposta:

COS’È

 

Se l'eredità non è stata accettata da alcuno e non vi è nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell'eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione.
Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di: farne l'inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla e, da ultimo a rendere conto della propria amministrazione.
Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice.
Infatti, tutte le attività di competenza del curatore sono soggette alla vigilanza del Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se necessario, revocarne la nomina.
Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

 

L'istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da chi vi ha interesse.

DOVE SI RICHIEDE

 

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di REGGIO EMILIA  (in relazione ai defunti che avevano l’ultimo domicilio in vita nella provincia di Reggio Emilia).

2° piano, stanza 2B10

Orario:Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

 

COSA OCCORRE

Per chiedere l'apertura della procedura di eredità giacente occorrono:
- ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione
- certificato di morte
- certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l'inesistenza di chiamati all'eredità entro il 6° grado.

QUANTO COSTA

 

- Contributo unificato, con corresponsione di marca da € 98,00;

- N. 1 marca da Euro 27,00, a titolo di anticipazine forfaitaria ex art.30 DPR 115/2002. 

TEMPI MEDI NECESSARI

Circa 20 giorni

Domanda: CERTIFICATI RELATIVI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
Risposta:

COS’È

 

I certificati della cancelleria fallimentare servono a:

-       Verificare l’esistenza o meno del fallimento o di altre procedure concorsuali a carico di persone fisiche o di società e quindi ad accertare il loro stato patrimoniale;

-       Verificare l’avvenuta chiusura delle procedure concorsuali a carico di persone fisiche o società;

-       Attestare quando è stata depositata la prima istanza di fallimento (consente l'anticipo da parte dell'INPS delle ultime tre mensilità al lavoratore dipendente);

-       Attestare la pendenza della procedura concorsuale e la vigenza della carica di curatore (permette la richiesta del rimborso dell'IVA).

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Chiunque abbia interesse

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria fallimentare o in alternativa alla CCIAA (Camera di Commercio)

COSA OCCORRE

Istanza di rilascio del certificato con allegato copia del documenti d’identità del richiedente o del legale rappresentante e visura CCIAA per le società.

QUANTO COSTA

- N. 2 marche per atti giudiziari da € 14,62; 

- N. 1 marca per diritti di cancelleria da € 3,54;

I certificati di cui ai precedenti n.3 sono esenti da ogni spesa il certificato n. 4 dai bolli (paga il diritto euro 3,54).

TEMPI MEDI NECESSARI

Una settimana

Domanda: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PENA
Risposta:

COS’È

 

E’ la richiesta per ottenere la rateizzazione della pena inflitta con decreto penale non ancora esecutivo, nel caso di impossibilità di pagamento in unica soluzione o di difficoltà economiche.

Per i provvedimenti già passati in giudicato, l’istanza va presentata all’Ufficio di Sorveglianza competente; per la rateizzazione delle spese processuali l’istanza va presentata ad Equitalia S.p.A.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Il condannato

DOVE SI RICHIEDE

Ufficio di sorveglianza competente per luogo di residenza del condannato.

Per le sole spese processuali, Equitalia S.p.A..

COSA OCCORRE

L’istanza scritta

QUANTO COSTA

Non vi sono spese

TEMPI MEDI NECESSARI

La tempistica non è quantificabile in quanto di competenza magistrato di Sorveglianza.

Domanda: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Risposta:

COS’È

 

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione.

Il beneficio non è concesso:

-       Nei procedimenti penali per evasione di imposte;

-       Se il richiedente è assistito da più di un difensore.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:

-       I cittadini italiani;

-       Gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

-       L’indagato, l’imputato, il condannato; l’offeso dal reato, e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile; il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda;

-       Chi (offeso dal reato o danneggiato) intenda esercitare azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato.

Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2009).

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante. Contestualmente, il limite di reddito viene elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

DOVE SI RICHIEDE

La richiesta deve essere presentata:

-         Alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

-         Alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;

-         Alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

COSA OCCORRE

La domanda può essere:

-       Presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;

-       Presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);

-       Inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

-       La richiesta di ammissione al patrocinio;

-       Le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

-       L'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);

-       L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

QUANTO COSTA

Non vi sono spese

TEMPI MEDI NECESSARI

La tempistica non è quantificabile in quanto di competenza del Magistrato a cui viene sottoposta l’istanza di ammissione.

EFFETTI

Se la domanda è accolta l'interessato può scegliere tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Se la domanda viene rigettata, contro il provvedimento di rigetto l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Domanda: RICHIESTA COPIA DI ATTI
Risposta:

COS’È

 

E’ la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario.

Le copie possono essere:

-         Semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (di solito per motivi di studio);

-         Autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Le parti, i loro difensori ed enti interessati.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Penale del Dibattimento e Cancelleria del GIP/GUP

COSA OCCORRE

 Per i procedimenti in corso:

-         L’istanza scritta per il rilascio della copia da ritirare presso la Cancelleria.

Per i fascicoli con sentenza passata in giudicato da più di un anno:

-         L’istanza scritta al coordinatore della Sezione Penale o GIP per l’autorizzazione.

QUANTO COSTA

Per il rilascio della copia si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme) e al numero delle pagine che compongono l'atto.

TEMPI MEDI NECESSARI

Una settimana

Domanda: RICHIESTA DI PERMESSO DI COLLOQUIO IN CARCERE
Risposta:

COS’È

 

Autorizzazione del magistrato necessaria per accedere alla Casa Circondariale per visitare i detenuti; da richiedere presso la cancelleria penale del dibattimento sia esso monocratico che collegiale e GIP ove il procedimento risulta pendente, ossia per il quali non è stata ancora emessa sentenza.

Nel caso in cui il procedimento sia già stato definito con sentenza rivolgersi direttamente alla Casa Circondariale ove si trova ristretto il detenuto.BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/ATTO/DOCUMENTO RICHIESTO, A COSA SERVE, PER QUALI FINALITA’

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Familiari e conoscenti del detenuto che devono presentarsi personalmente per presentare la richiesta.

La richiesta può essere presentata anche dal difensore o via fax allegano copia del documento d’identità del richiedente.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Penale del Dibattimento o Cancelleria GIP

COSA OCCORRE

Compilazione del modulo di “richiesta permesso” (da richiedere alla cancelleria penale del dibattimento o del GIP), allegando copia del documento di identità e preferibilmente certificato attestante il grado di parentela con il detenuto.

QUANTO COSTA

Non vi sono spese.

TEMPI MEDI NECESSARI

Cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta con riferimento alla Cancelleria del Dibattimento, due giorni lavorativi con riferimento alla Cancelleria GIP/GUP.

EFFETTI

In caso di accoglimento della richiesta, il permesso potrà essere rilasciato “non permanente” o “permanente”, ossia potrà essere utilizzato solo per un colloquio o per più colloqui, sino all’avvenuta emissione della sentenza.

Domanda: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (di certificazione e notorietà)
Risposta:

Ufficio competente a ricevere l'atto:
Cancelleria Volontaria Giurisdizione

NOTA:

Il 01/01/2012 sono entrate in vigore le nuove norme (Legge 12 novembre 2011, n 183 "Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive") che vietano di emettere certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ACER, ecc.).

L'art. 40 del DPR 445/2000 modificato dall'art. 15 legge 183/2011 stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni impartite in vigore dal 01.01.2012, questo Ufficio, a partire da tale data, rilascerà le suddette certificazioni solo per la produzione a soggetti privati e tutti i certificati riporteranno la dicitura:

"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" come disposto dal comma 2 dell'articolo 40 DPR 445/00 modificato dalla L. 183/2011.

Da tale data i cittadini, nei rapporti con gli organi delle pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi, non potranno utilizzare certificati e dovranno sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 46 DPR 445/00) o di atti di notorietà (art. 47 DPR 445/00).

Si ricorda che la sottoscrizione delle autocertificazioni, qualora non venga effettuata in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle stesse, deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

La firma apposta dall'interessato in fondo all'autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi l'autocertificazione non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ma è gratuita.

 

Modulistica di riferimento:

Dichiarazione sostitutiva di atto di certificazioni

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Domanda: Prova
Risposta:


Prova

 

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